Dimissioni volontarie, come devono essere trasmesse?

Le dimissioni sono l’atto volontario con cui il lavoratore dipendente recede dal rapporto di lavoro. Nella misura in cui gli effetti decorrono dal momento in cui il datore di lavoro ne ha conoscenza, non ne è richiesta l’accettazione. Allo stesso modo, il dipendente non è tenuto a fornire cause o giustificazioni.

In che modo devono essere trasmesse le dimissioni?

Dal 12 Marzo 2016, a seguito delle riforme introdotte con l’art. 26 del d.lgs. 151/2015, non è più sufficiente che il lavoratore comunichi al datore di lavoro le proprie dimissioni.

La nuova normativa prevede che le dimissioni si possano considerare efficaci solo laddove venga completata anche una procedura telematica. Quest’ultima è stata introdotta per consentire al dipendente di comunicare la propria decisione tutelandosi così da eventuali costrizioni o forzature.

In particolare, la comunicazione deve avvenire online attraverso appositi moduli, resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e trasmessi al datore di lavoro ed alla Direzione territoriale del lavoro competente.

L’accesso alla procedura telematica avviene tramite due differenti modalità:

  • Procedura diretta: il lavoratore, per poter procedere direttamente all’invio telematico del modulo di dimissioni online, deve dotarsi del proprio SPID che lo identifica nelle procedure di trasmissione telematica. Grazie alla propria identità digitale, il dimissionario potrà infatti accedere all’apposita sezione del portale ministeriale nonché alla compilazione della modulistica prevista. Una volta terminata la fase di inserimento dei dati richiesti, il lavoratore potrà completare la procedura con l’invio del modulo.
  • Procedura assistita: il lavoratore, può rivolgersi agli intermediari individuati dalla norma (l’Ispettorato territoriale del lavoro, le Commissioni di certificazione, i Consulenti del Lavoro, i patronati, le organizzazioni sindacali e gli enti bilaterali) i quali, una volta verificata la libera volontà del lavoratore di recedere dal contratto di lavoro, provvederanno al perfezionamento delle dimissioni.

In caso di ripensamento, il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo e con le medesime modalità telematiche con cui sono state rese.